CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 328
Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.
In vigore dal 13 mar 1986
Se, durante la decorrenza del termine di cui all', sopravviene alcuno degli eventi previsti nell', il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell', il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-328