CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 323

Mezzi di impugnazione.

In vigore dal 21 apr 1942
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-323

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