CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 324

Cosa giudicata formale.

In vigore dal 21 apr 1942
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-324

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