CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 329

Acquiescenza totale o parziale.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell', l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-329

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