CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 329
439 / 1056Acquiescenza totale o parziale.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell', l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.
L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-329