CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 335
Riunione delle impugnazioni separate.
In vigore dal 21 apr 1942
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-335