CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 338

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell' fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-338

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