CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 338
448 / 1056Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
In vigore dal 21 apr 1942
L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell' fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-338