Art. 335 · Riunione delle impugnazioni separate.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 335

445 / 1056

Riunione delle impugnazioni separate.

In vigore dal 21 apr 1942
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-335