Art. 332 · Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 332

442 / 1056

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli primo comma.
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