CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 332
442 / 1056Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.
In vigore dal 21 apr 1942
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli primo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-332