CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo I

Art. 281 undecies

Forma della domanda e costituzione delle parti.

In vigore dal 26 nov 2024
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell', che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell' e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall' o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-281-undecies

In sintesi

Il giudizio inizia con un ricorso che deve contenere elementi specifici e precisi avvertimenti sulle decadenze e sull'assistenza legale. Il giudice fissa l'udienza con decreto e l'attore notifica ricorso e provvedimento al convenuto rispettando termini minimi a difesa (40 giorni in Italia, 60 all'estero). Il convenuto deve costituirsi depositando la comparsa di risposta almeno dieci giorni prima dell'udienza per prendere posizione sui fatti, indicare prove e proporre le proprie difese. Eventuali domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata in causa di un terzo devono essere formulate a pena di decadenza nella comparsa di risposta con richiesta di spostamento d'udienza.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le modalità e i tempi con cui si introduce il procedimento e si costituiscono le parti, garantendo il rispetto del contraddittorio, la tempestività della difesa e la certezza dei termini processuali.

A chi si applica

Si applica a chi promuove la causa (attore), a chi viene citato in giudizio (convenuto), ai terzi chiamati e ai giudici nei procedimenti davanti al tribunale regolati da tale rito.

Esempio pratico

Un cittadino deposita un ricorso in tribunale contro una controparte, e il giudice emette un decreto fissando l'udienza e i termini di costituzione. L'attore notifica gli atti al convenuto con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto all'udienza, consentendogli di depositare la propria comparsa di risposta e le proprie richieste istruttorie almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Adempimenti e conseguenze

L'attore deve notificare ricorso e decreto al convenuto rispettando i termini liberi minimi (40 o 60 giorni). Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, formulando a pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto e l'eventuale chiamata in causa di un terzo.

Cosa è cambiato

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a) ha disposto interventi coordinandosi con le modifiche all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 149/2022. Successivamente, il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 2, lett. gg) ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 281-undecies.

Domande frequenti

Entro quando deve costituirsi il convenuto?Il convenuto deve costituirsi mediante il deposito della comparsa di risposta non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice.
Quali termini devono intercorrere tra la notifica del ricorso e l'udienza?Devono intercorrere termini liberi non inferiori a quaranta giorni se la notificazione avviene in Italia, oppure non inferiori a sessanta giorni se avviene all'estero.
Cosa accade se il convenuto vuole chiamare in causa un terzo?Deve dichiararlo a pena di decadenza nella comparsa di costituzione chiedendo lo spostamento dell'udienza, affinché il giudice fissi una nuova data e un termine perentorio per citare il terzo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo