CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 281 terdecies
Decisione.
In vigore dal 26 nov 2024
Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sè e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'.
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-281-terdecies