CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 4
Art. 216
Istanza di verificazione.
In vigore dal 21 apr 1942
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-216