CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 4
Art. 219
Redazione di scritture di comparazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-219