CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 4

Art. 219

Redazione di scritture di comparazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-219

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