CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 4

Art. 220

Pronuncia del collegio.

In vigore dal 29 mag 1948
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-220

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