CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 4
Art. 220
327 / 1056Pronuncia del collegio.
In vigore dal 29 mag 1948
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-220