CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 3

Art. 212

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento. Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-212

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