CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 2

Art. 209

Chiusura dell'assunzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-209

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