CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 2
Art. 205
Risoluzione degli incidenti relativi alla prova.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell', pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-205