CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 2
Art. 206
Assistenza delle parti all'assunzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-206