Art. 206 · Assistenza delle parti all'assunzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 2

Art. 206

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Assistenza delle parti all'assunzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-206