CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 3

Art. 213

Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

In vigore dal 1 gen 2023
Fuori dei casi previsti negli , il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-213

In sintesi

Al di fuori dei casi specifici disciplinati da altre norme di acquisizione documentale, il giudice può decidere di propria iniziativa di richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione. Tali informazioni devono riguardare atti o documenti appartenenti all'amministrazione stessa e considerati indispensabili per il giudizio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice. Entro questo termine, l'ente pubblico deve trasmettere quanto richiesto oppure motivare esplicitamente le ragioni per cui rifiuta di farlo.

Perché esiste questa norma

La norma consente al giudice di ottenere direttamente dalla pubblica amministrazione chiarimenti o dati scritti su atti e documenti necessari per la decisione della causa. Serve ad assicurare che il processo disponga di elementi conoscitivi ufficiali utili alla trattazione.

A chi si applica

Si applica al giudice che conduce la causa e alla pubblica amministrazione destinataria della richiesta di informazioni.

Esempio pratico

Durante una causa civile, il giudice ritiene necessario chiarire il contenuto di alcuni atti gestiti da un ente pubblico per comprendere i fatti. Dispone quindi d'ufficio la richiesta di informazioni scritte all'ente, che provvede a trasmetterle entro i sessanta giorni prescritti dalla comunicazione del provvedimento.

Adempimenti e conseguenze

L'amministrazione ha l'obbligo di trasmettere le informazioni richieste oppure comunicare i motivi del diniego entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice; non sono specificate sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3, comma 15, lett. b) ha introdotto un comma successivo al primo all'art. 213 (stabilendo il termine di sessanta giorni e le relative modalità di risposta). Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a) ha modificato le relative disposizioni temporali/attuative incidenti sulla norma.

Domande frequenti

Il giudice può richiedere le informazioni anche senza una specifica istanza delle parti?Sì, la norma stabilisce espressamente che il giudice può richiedere le informazioni d'ufficio, purché siano necessarie per il processo.
Quanto tempo ha la pubblica amministrazione per rispondere al giudice?L'amministrazione deve rispondere entro sessanta giorni dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento del giudice.
La pubblica amministrazione può rifiutarsi di trasmettere le informazioni?Sì, la norma prevede che l'amministrazione possa negare le informazioni, ma deve comunicare espressamente le ragioni del diniego entro sessanta giorni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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