Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo II›Sez. II
Art. 728
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-728