Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo II›Sez. II
Art. 730
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-730