Codice Penale›Libro TERZO›Titolo SECONDO
Art. 733
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
In vigore dal 5 lug 1956
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Note all'articolo
- La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-733