Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo IISez. I

Art. 723

Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell', si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire cinquecento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-723

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