Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo IISez. I

Art. 724

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-724

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