Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 609 novies

Pene accessorie ed altri effetti penali

In vigore dal 7 feb 2014
-nonies. (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli -undecies comporta: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell', primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli -undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. La condanna per i delitti previsti dall', secondo comma, dall', nelle ipotesi aggravate di cui all', dagli , nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-novies

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