Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 609 sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa

In vigore dal 23 ott 2012
Quando i delitti previsti negli -undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all', il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-sexies

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