Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 2a
Art. 609 sexies
Ignoranza dell'età della persona offesa
In vigore dal 23 ott 2012
Quando i delitti previsti negli -undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all', il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-sexies