Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 609 decies

Comunicazione al tribunale per i minorenni

In vigore dal 15 nov 2023
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli -undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall' ( per i delitti previsti dagli , se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli , commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-decies

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