Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 2a
Art. 609 octies
Violenza sessuale di gruppo
In vigore dal 1 gen 2026
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-octies