Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 600 quater

Detenzione o accesso a materiale pornografico

In vigore dal 1 feb 2022
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall', consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-600-quater

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