Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. I
Art. 211 bis
Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
In vigore dal 23 mar 2001
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli .
Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-211-bis