Art. 211 bis · Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 211 bis

236 / 987

Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

In vigore dal 23 mar 2001
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli . Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-211-bis