Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 600 quinquies
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
In vigore dal 11 ago 1998
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-600-quinquies