Art. 600 quinquies · Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 600 quinquies

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Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

In vigore dal 11 ago 1998
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
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