Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 517 bis

Circostanza aggravante

In vigore dal 15 gen 2000
Le pene stabilite dagli sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-517-bis

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