Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo IV

Art. 497 bis

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

In vigore dal 21 apr 2015
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-497-bis

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