Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 600 quater.1

Pornografia virtuale

In vigore dal 2 mar 2006
Le disposizioni di cui agli si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-600-quater-1

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