Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 600 quater.1
Pornografia virtuale
In vigore dal 2 mar 2006
Le disposizioni di cui agli si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-600-quater-1