Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 583 ter
Pena accessoria
In vigore dal 2 feb 2006
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall' importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-583-ter