Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo I
Art. 635 quater
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
In vigore dal 17 lug 2024
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all', ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-635-quater