Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo II
Art. 640 quinquies
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
In vigore dal 5 apr 2008
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-640-quinquies