Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo IX-BIS
Art. 544 sexies
Confisca e pene accessorie
In vigore dal 1 lug 2025
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli , è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli del presente codice e di cui all' della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-544-sexies