Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo IV
Art. 497 bis
632 / 987Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
In vigore dal 21 apr 2015
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-497-bis