Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 491

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

In vigore dal 6 feb 2016
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell' e nell'. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell' per l'uso di atto pubblico falso.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-491

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