Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo IV

Art. 496

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

In vigore dal 26 lug 2008
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-496

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