Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo IV
Art. 494
Sostituzione di persona
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-494