Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 493
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
In vigore dal 1 lug 1931
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-493