Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 487
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-487