Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo II
Art. 470
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
In vigore dal 25 feb 1953
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-470